Statuto

Adeguato ai sensi dell’art.101 c.2 D.Lgs.117/2017 e s.m.i.

Titolo I

Disposizioni generali

Art. 1
Denominazione – Sede – Durata

  1. È costituita, ai sensi degli artt. 32 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore) e s.m.i., nonché dei principi generali dell’ordinamento giuridico, l’associazione di volontariato senza personalità giuridica che assume la denominazione “AIASS Associazione Italiana Amministratori di Sostegno Solidali ODV di seguito detta “AIASS ODV” o “Associazione”.
  2. L’Associazione adotta la qualifica e l’acronimo ODV nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo e che, a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna.
  3. L’Associazione ha sede legale in Pordenone e sede operativa in Roma ed è costituita a tempo indeterminato. L’eventuale successivo cambio di sede non comporterà variazione dello statuto ma dovrà essere votata dall’assemblea dei soci con il quorum previsto per le modifiche statutarie.
  4. L’Associazione per il perseguimento ed il raggiungimento delle finalità statutarie, può costituire ulteriori sedi operative periferiche provinciali o regionali dotate o non dotate di autonomia rappresentativa e fiscale, con la sola delibera del Consiglio Direttivo. Potrà altresì essere individuata, con semplice delibera del Consiglio Direttivo, una segreteria operativa da ubicarsi nella provincia in cui risiede il Presidente pro tempore dell’associazione.

Art. 2
Statuto

L’Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

Art. 3
Carattere associativo

  1. L’Associazione è organizzazione estranea ad ogni attività politico-partitica, religiosa e razziale, non ha fini di lucro ed è fondata sulla partecipazione attiva e volontaria dei suoi aderenti.
  2. Essa opera nel territorio della Repubblica Italiana.
  3. I contenuti e la struttura dell’Associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l’effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all’attività dell’Associazione.

Art. 4

Finalità

  1. L’Associazione è costituita per esercitare, in via esclusiva o prevalente, attività di interesse generale, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui dell’art.5 comma 1 lettere a) e w) del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi, in modo prevalente, delle prestazioni dei volontari associati:

art.5 comma 1 lettera a): interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

– art.5 comma 1 lettera w): promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

In particolare l’associazione attuerà tali obiettivi mediante le seguenti specifiche attività:

  • promuovere e valorizzare la figura dell’Amministratore di Sostegno prevista dalla legge n. 6/2004 e sue modifiche e integrazioni e alle leggi regionali di attuazione, per interventi che concorrano nell’ambito della co-progettazione, al sostegno del “sistema integrato” di interventi e Servizi Sociali, attraverso finalità di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia nonché misure di solidarietà sociale rivolte alla famiglia ed alla comunità in generale;
  • organizzare attività di informazione e formazione di persone che intendono svolgere o che già svolgono l’attività di Amministratori di Sostegno siano essi familiari, volontari o semplici cittadini;
  • tutelare, sotto il profilo legale, giuridico, amministrativo e assicurativo la funzione svolta dagli Amministratori di Sostegno finalizzata anche alla copertura dei rischi derivanti dall’amministrazione del patrimonio della persona amministrata;
  • realizzare studi, convegni ed attività editoriali aventi ad oggetto strumenti di protezione giuridica disciplinati dall’ordinamento italiano;
  • ideare, predisporre e realizzare campagne di informazione e sensibilizzazione mirate alla diffusione della cultura della difesa dei soggetti deboli ed agli strumenti forniti dall’ordinamento a tal fine;
  • avviare tramite convenzioni, protocolli d’intesa o accordi, rapporti istituzionali con le Regioni, i Tribunali e gli enti locali competenti nelle materie oggetto dello scopo sociale, anche tramite la gestione di eventuali servizi affidati o delegati all’associazione;
  • svolgere ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi.
  1. E’ fatto divieto all’Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate.
  2. L’associazione potrà tuttavia svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie, strumentali e direttamente connesse a quelle istituzionali, nei limiti consentiti dall’art.6 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 e successive modifiche ed integrazioni.
  3. L’associazione può esercitare attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Titolo II

Risorse ed attività economiche

Art. 5
Patrimonio

  1. Le entrate dell’Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 33 del D.Lgs. n. 117/2017, da:
  2. quote associative;
  3. erogazioni liberali di associati e terzi;
  4. donazioni e lasciti testamentari;
  5. entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
  6. contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi i rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate derivanti da convenzioni;
  7. contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
  8. rendite patrimoniali;
  9. entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017;
  10. dai beni dell’Associazione, siano essi mobili, immobili e mobili registrati.
  11. L’Associazione può acquistare beni mobili anche registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività e sono ad essa intestati. Può, inoltre, in deroga agli articoli 600 e 786 del Codice civile, accettare donazioni, trust, vincoli di destinazione d’uso e, con beneficio d’inventario, lasciti testamentari, destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità previste dagli accordi, dall’atto costitutivo e dallo statuto.
  12. Tutti i beni appartenenti all’Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell’Associazione e consultabile da tutti gli aderenti.
  13. L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nel limite necessario al regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 6
Durata del periodo di contribuzione

  1. I contributi annuali devono essere versati, in unica soluzione, entro il mese di marzo di ogni anno. L’importo relativo viene stabilito annualmente dall’assemblea.
  2. Le quote sociali dei nuovi soci sono dovute per tutto l’anno in corso, qualunque sia il momento dell’avvenuta iscrizione. L’aderente che cessa per qualunque motivo di far parte dell’Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l’anno sociale in corso.

Art. 7
Diritti degli associati sul Patrimonio Sociale

  1. Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale sono utilizzati esclusivamente per lo svolgimento dell’attività statutaria al fine dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale e non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell’Associazione né all’atto del suo scioglimento, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni di volontariato che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 8
Responsabilità ed assicurazione

  1. Il patrimonio dell’associazione risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti o da soci appositamente delegati e/o autorizzati e, ad eccezione di questi, nessuno degli aderenti può essere ritenuto individualmente responsabile delle obbligazioni così contratte.
  2. Gli aderenti all’associazione che svolgono attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi.
  3. L’Associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l’inosservanza delle convenzioni o contratti stipulati.
  4. L’Associazione, previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

 

Titolo III

Associati

Art. 9
Ammissione

  1. All’associazione possono associarsi tutti i cittadini (persone fisiche) senza distinzione di sesso, età, razza, religione e altri enti del Terzo Settore, o senza scopo di lucro (persone giuridiche), che condividano gli obiettivi perseguiti dall’associazione e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera o con le loro competenze e conoscenze.

I Soci dell’Associazione si distinguono in:

  • Soci volontari;

–     Soci ordinari Amministratori di Sostegno;

  • Soci onorari

2. Sono soci volontari tutte le persone, di qualsiasi fascia d’età, che aderiscono liberamente all’associazione e si rendono disponibili a sostenere, attraverso la propria partecipazione e collaborazione attiva, la realizzazione, organizzazione e gestione delle varie attività, iniziative, manifestazioni ed eventi promossi dall’Associazione. Essi sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi. Hanno diritto a essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata per l’Associazione, secondo le modalità e limiti stabiliti, annualmente e preventivamente, dall’Assemblea o dal Consiglio Direttivo. I loro nominativi saranno inseriti nel registro soci in una apposita sezione.

  1. Sono soci ordinari Amministratori di Sostegno, persone fisiche o persone giuridiche che, condividendo le finalità dell’Associazione, ne vogliono sostenere direttamente l’impegno ed intendono farsi carico delle necessità economiche ed organizzative. Previa domanda da inoltrarsi al Consiglio Direttivo, dichiarano la propria completa disponibilità ad operare in favore dell’Associazione e dei suoi obiettivi e sono disponibili al sostegno di persone fragili che necessitino di protezione.
  2. Sono soci onorari coloro che l’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, ritenga opportuno nominare in riconoscimento di meriti peculiari nel campo del diritto, della cultura o della protezione sociale; essi sono esentati dal pagamento delle quote sociali.
  3. Possono inoltre ottenere la qualifica di sostenitori gli Amministratori di Sostegno che, condividendo le finalità dell’Associazione, intendono dare un contributo in opere, ingegno o comunque partecipazione, allo scopo di concorrere al miglioramento individuale e alla piena integrazione delle persone fragili o intendono beneficiare delle coperture assicurative previste per lo svolgimento delle attività del proprio ufficio. I sostenitori non sono considerati soci e non hanno diritto di voto attivo e passivo ma possono partecipare alle assemblee dell’associazione.
  4. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge, in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.
  5. Possono altresì associarsi all’associazione anche altri enti del Terzo Settore non appartenenti alla categoria degli “enti di volontariato” in numero non superiore al 50% dei soci classificati come organizzazioni di volontariato.
  6. L’ammissione dei soci è permanente e viene deliberata dal Consiglio Direttivo, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente nella quale dovrà essere indicata la disponibilità spazio temporale a svolgere le attività di volontariato programmate dall’associazione ed ha effetto all’atto del versamento della quota sociale. In assenza della sottoscrizione da parte del volontario dell’impegno a svolgere regolarmente le attività di volontariato programmate, la domanda non potrà essere accolta. L’eventuale provvedimento di diniego, esaurientemente motivato, deve essere comunicato per iscritto all’aspirante rifiutato.
  7. Sull’eventuale diniego l’aspirante socio può ricorrere al giudizio arbitrale con le modalità previste dall’art.26
  8. La qualità di socio non è trasmissibile e sono espressamente escluse partecipazioni temporanee.

Art. 10
Diritti degli associati

  1. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.
  2. Gli associati di maggiore età, purché in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di partecipare alle riunioni dell’assemblea, di essere eletti negli organi dell’associazione, di eleggerli e di approvare il bilancio.
  3. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.
  4. Gli associati hanno diritto ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata per l’Associazione, secondo le modalità e limiti stabiliti, annualmente e preventivamente, dall’assemblea.

Art. 11
Doveri

  1. Gli associati devono svolgere l’attività a favore dell’Associazione senza fini di lucro.
  2. Essi hanno l’obbligo di svolgere tutte le attività concordate in modo conforme agli scopi dell’Associazione, ed esse sono fornite a titolo personale, volontario e gratuito. Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese, effettuate nell’interesse dell’Associazione, effettivamente sostenute e documentate.
  3. Le prestazioni e le attività degli associati nell’ambito associativo sono rese con assoluta esclusione di ogni e qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo ed ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale.
  4. Il comportamento verso gli altri associati, nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa e all’esterno dell’Associazione deve essere improntato a correttezza, buona fede, lealtà ed onestà.
  5. Gli associati si impegnano, altresì, al versamento di un contributo annuale ed a partecipare alle spese, almeno per l’importo che sarà determinato annualmente dall’assemblea, su proposta del consiglio direttivo. Successivamente alla prima richiesta di adesione, l’iscrizione è tacitamente rinnovata per l’anno successivo salvo recesso od esclusione.

Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Art. 12
ecesso ed esclusione

  1. La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
  2. Ciascun associato può in qualsiasi momento recedere dall’Associazione dando opportuna comunicazione scritta.
  3. L’associato che non abbia versato la quota associativa entro l’anno solare di competenza, non abbia sottoscritto entro il 31 gennaio l’impegno annuale a svolgere le attività di volontariato programmate dall’associazione o che contravvenga ai doveri indicati dal presente statuto, non ottemperi alle disposizioni regolamentari o alle deliberazioni del consiglio direttivo, svolga attività in contrasto o concorrenza con quella dell’Associazione, può essere escluso dall’Associazione con deliberazione motivata dell’Assemblea.

Contro il provvedimento di esclusione, il socio escluso può ricorrere al giudizio arbitrale con le modalità previste dall’art.26. L’associato che recede o viene escluso non può vantare diritti sul patrimonio dell’Associazione né richiedere la restituzione delle quote sociali o contributi  versati.

Titolo IV

Organi dell’Associazione

Art. 13
Organi

  1. Sono organi dell’Associazione:
  • l’Assemblea;
  • il Consiglio direttivo;
  • il Presidente;
  • l’Organo di controllo e di Revisione Legale, quando ne ricorrano le condizioni e nei modi previsti dall’art.24 del presente statuto.

Art. 14
Composizione dell’assemblea

  1. L’assemblea è composta da tutti i soci iscritti nel libro degli associati in regola con il versamento della quota annuale se previsto.
  2. L’assemblea è presieduta dal presidente dell’Associazione ovvero, in caso di sua assenza, da persona designata dall’assemblea stessa.
  3. All’assemblea ogni avente diritto può conferire delega ad altro socio avente diritto di voto ma non è consentito il cumulo di più n.3 deleghe.

Art. 15
Convocazione dell’assemblea

  1. L’assemblea si riunisce su convocazione del presidente.
  2. Il presidente convoca l’assemblea con avviso scritto, trasmesso con qualsiasi mezzo che consenta la prova della ricezione, contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della riunione, da inviarsi a ciascun associato almeno 15 (quindici) giorni prima della data di convocazione dell’assemblea.
  3. L’assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, entro e non oltre il 31 marzo.
  4. L’assemblea deve essere altresì convocata entro trenta giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell’Associazione, al fine di eleggere i nuovi organi.
  5. L’assemblea può essere convocata ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno 1/10° (un decimo) dei soci; in questo caso l’assemblea dovrà aver luogo entro il mese successivo a quello della richiesta; la convocazione potrà essere recapitata ai soci almeno 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione dell’assemblea.

Art. 16
Validità dell’assemblea

  1. L’assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci; in seconda convocazione, da tenersi almeno ventiquattr’ore dopo la prima, l’assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 17
Votazioni e deliberazioni dell’assemblea

  1. Le votazioni di regola avvengono nominalmente per alzata di mano. Le votazioni concernenti persone saranno sempre assunte a scrutinio segreto.
  2. L’assemblea delibera a maggioranza di voti salvo i casi espressamente previsti dallo statuto. Ai sensi dall’art. 24 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., è consentito il voto anche per corrispondenza.
  3. Per le deliberazioni di modifica dello statuto occorre il voto favorevole della maggioranza dei soci aventi diritto di voto.
  4. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ (tre quarti) degli associati.
  5. L’assemblea può essere svolta anche tramite il sistema dell’audio-video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede, il principio di parità di trattamento dei soci e, in particolare, a condizione che:
  6. a) nell’avviso di convocazione vengano indicati anche i luoghi audio-video collegati nei quali i soci potranno effettuare il proprio intervento;
  7. b) sia consentito:

– al Presidente dell’assemblea o suo delegato, accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

– agli intervenuti, partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea se palese, o in differita mediante voto elettronico per le votazioni a scrutinio segreto, sugli argomenti posti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

– al soggetto verbalizzante, percepire adeguatamente tutti gli interventi assembleari costituenti oggetto di verbalizzazione.

In questa ipotesi, la riunione assembleare deve ritenersi svolta nel luogo ove sono presenti, contemporaneamente, il Presidente dell’assemblea ed il soggetto verbalizzante (luogo ove dovrà essere stata convocata l’assemblea).

Art. 18
Verbalizzazione dell’assemblea

  1. Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o in caso di sua assenza da un componente dell’assemblea e sottoscritto dal presidente.
  2. Il verbale può essere consultato da tutti gli associati che hanno il diritto di trarne copia.

Art. 19
Compiti dell’assemblea

  1. All’assemblea spettano i seguenti compiti:

– nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo;

– nomina e revoca i componenti degli organi di controllo e di revisione legale quanto ne ricorrono le condizioni;

– approva il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;

– approva il bilancio preventivo e consuntivo;

– delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di    responsabilità nei loro confronti;

– delibera sull’esclusione degli associati;

– delibera le modifiche statutarie;

– stabilisce l’ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci;

– delibera lo scioglimento, la trasformazione o la scissione dell’associazione.

– delibera sul trasferimento della sede dell’Associazione;

– deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario, sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo.

Art. 20
Consiglio direttivo

  1. Il consiglio direttivo è composto da 3 a 7 membri eletti dall’assemblea degli associati scelti tra persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati persone giuridiche.
  2. In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, il consiglio direttivo sarà integrato dei membri mancanti attingendo dalla lista dei non eletti in base al numero dei voti ricevuti. In caso di esaurimento della lista, si provvederà alla convocazione dell’assemblea degli associati per l’elezione dei membri del consiglio mancanti rispetto al numero minimo previsto dallo statuto o dall’assemblea. I membri così nominati durano in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo. Sono considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengano a trovarsi in situazione permanente di conflitto di interessi, per ragioni economiche, con l’organo nel quale sono stati eletti o nominati. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l’articolo 2475-ter del codice civile.

3.Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l’iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

4.Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

  1. Il consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Ogni membro ha diritto ad un voto, in caso di parità nella votazione prevarrà quello del presidente; non è ammessa delega.
  2. Il consiglio è convocato dal presidente con avviso scritto o con qualunque altro mezzo che consenta la prova di ricezione, contente l’ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i consiglieri, a cura del presidente almeno 8 (otto) giorni prima della data di convocazione.
  3. In caso di assoluta urgenza il consiglio direttivo può essere convocato, anche con preavviso inferiore, a mezzo telegramma o comunicazione telefonica.
  4. Nella prima seduta, convocata dal presidente dell’Associazione, il consiglio direttivo elegge tra i propri componenti il Presidente dell’Associazione, il Vicepresidente, ed il segretario.
  5. E’ altresì consentita l’adunanza del Consiglio Direttivo e la validità delle deliberazioni assunte, anche tramite il sistema dell’audio-video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede, il principio di parità di trattamento dei membri, in particolare, a condizione che:
  6. a) nell’avviso di convocazione vengano indicati anche i luoghi audio-video collegati nei quali i componenti potranno effettuare il proprio intervento;
  7. b) sia consentito:

– al Presidente accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, costatare e proclamare i risultati delle deliberazioni;

– agli intervenuti, partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

– al soggetto verbalizzante, percepire adeguatamente tutti gli interventi costituenti oggetto di verbalizzazione.

In questa ipotesi, la riunione Consiglio Direttivo deve ritenersi svolta nel luogo ove sono presenti, contemporaneamente, il Presidente ed il soggetto verbalizzante (luogo ove dovrà essere stata convocata la riunione).

Art. 21
Durata e funzioni

  1. I consiglieri eletti durano in carica per un periodo di 4 anni e sono rieleggibili; il loro incarico può essere revocato dall’assemblea anche in assenza di giusta causa.
  2. Il consiglio svolge tutte le attività esecutive dell’associazione, rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall’assemblea.
  3. Il consiglio direttivo si riunisce almeno ogni tre mesi e quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei consiglieri. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
  4. Il consiglio direttivo:
  • svolge tutte le funzioni che si riferiscono alla gestione dell’Associazione e che sono necessarie al raggiungimento dei suoi scopi;
  • elegge il Presidente:
  • elegge il vicepresidente con funzioni vicarie;
  • assume il personale;
  • nomina il segretario;
  • fissa il regolamento di funzionamento dell’associazione;
  • sottopone all’approvazione dell’assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
  • determina il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’assemblea, promuovendone e coordinandone l’attività e autorizzandone la spesa;
  • accoglie o rigetta le domande degli aspiranti soci;
  • ratifica, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza;
  • nomina il componente del collegio arbitrale di spettanza dell’associazione
  • prende atto dei recessi degli associati.
  1. L’associazione deve tenere i seguenti libri a cura del Consiglio Direttivo:
  • libro degli associati e dei volontari;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivotenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: presa di visione diretta presso la sede dell’Associazione.

6.Oltre all’amministrazione dell’Associazione, è di competenza del consiglio direttivo ogni altra incombenza non attribuita all’assemblea dallo statuto o da disposizioni legislative.

  1. Nell’esecuzione dei propri compiti il Consiglio Direttivo può farsi assistere da tecnici da esso nominati, nel numero massimo di cinque, i quali possono partecipare alle riunioni del consiglio senza diritto di voto.

Art. 22
Il Presidente

  1. Il Presidente dura in carica per l’intera durata del consiglio direttivo ed è rieleggibile.
  2. Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione nei confronti di terzi e in giudizio e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa.
  3. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo e cura l’ordinato svolgimento dei lavori.
  4. Il Presidente sottoscrive il verbale dell’assemblea e del consiglio direttivo curandone la custodia presso la sede dell’Associazione.
  5. In caso di impossibilità e/o impedimento del Presidente nel compiere gli atti giuridici o a svolgere le sue funzioni, esse sono assunte con gli stessi poteri dal Vicepresidente.

Art. 23
Il Segretario

  1. L’Associazione ha un segretario nominato dal Consiglio Direttivo, anche tra i non soci, il quale coordina le attività associative ed inoltre:
  2. cura la verbalizzazione delle riunioni del consiglio direttivo e dell’assemblea;
  3. provvede alla tenuta ed all’aggiornamento del registro degli associati;
  4. cura la tenuta e la conservazione degli atti;
  5. è responsabile della corrispondenza dell’Associazione;
  6. provvede alla tenuta della contabilità, all’assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle spese e degli inventari dei beni dell’Associazione;
  7. svolge i compiti di economo ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento o conferitagli dal consiglio direttivo o dal presidente.
  8. Le mansioni di cui alle precedenti lettere e) e f) possono essere attribuite ad un altro membro del Consiglio Direttivo (Tesoriere).

Art. 24
Organo di Controllo e di Revisione Legale dei Conti

  1. Qualora ricorrano le condizioni previste dalla normativa vigente per ETS, l’Assemblea nomina l’Organo di Controllo o di Revisione Legale dei Conti che potrà essere monocratico o collegiale.

Nel secondo caso l’Organo di Controllo o di Revisione Legale dei Conti è costituito da tre componenti di cui uno con funzioni di presidente.

  1. I componenti dell’Organo di Controllo e di Revisione Legale dei Conti sono individuati ed esercitano i poteri e le funzioni secondo quanto previsto dagli articoli 30 e 31 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e sue modifiche e integrazioni.
  2. l’Organo di Controllo o di Revisione Legale dei Conti agiscono di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo socio fatta per iscritto, in forma non anonima.

 

Titolo V

Il bilancio

Art. 25

Bilancio consuntivo e preventivo

  1. Il bilancio dell’Associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
  2. I bilanci consuntivo e preventivo sono redatti dal consiglio direttivo e depositati presso la sede sociale dell’Associazione almeno trenta giorni prima dell’assemblea che dovrà approvarli. Copia dei bilanci può essere chiesta da tutti gli aderenti e dovranno essere pubblicati nei modi e nelle forme previste dalla normativa sugli ETS.
  3. Nel bilancio debbono essere indicati i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti e debbono essere previste le modalità di approvazione dello stesso da parte dell’assemblea.
  4. I bilanci consuntivo e preventivo devono essere sottoposti all’assemblea per la loro approvazione rispettivamente entro il 31 marzo di ciascun anno.
  5. Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale sono utilizzati esclusivamente per lo svolgimento dell’attività statutaria al fine dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale e non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, né durante la vita dell’Associazione né all’atto del suo scioglimento, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni di volontariato che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura, compresa la beneficenza.

Titolo VI

Norme finali e transitorie

Art. 26
Regolamento interno e collegio arbitrale

  1. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura del consiglio direttivo e approvate dall’assemblea con le stesse procedure previste per lo statuto.
  2. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l’interpretazione e l’esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci ovvero tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile ma motivata, di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno “pro bono et aequo” senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.
  3. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.
  4. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal presidente della Corte d’appello di Trieste il quale nominerà anche l’arbitro per la parte me non vi abbia provveduto.

Art. 27
Scioglimento

  1. L’Associazione si estingue per delibera dell’assemblea secondo le modalità di cui all’art. 27 c.c.:
  2. quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
  3. per le altre cause di cui all’art. 27 c.c..
  4. In caso di scioglimento o cessazione dell’attività dell’Associazione il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altra organizzazione ETS secondo le modalità previste dall’art.9 D.Lgs. n.117 del 3 luglio 2017 s.m.i., salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Art. 28
Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative previste dal codice ETS e dal C.C.

Cosi approvato dall’assemblea dei soci in data 15 ottobre 2020